
In Francia, i dispositivi di protezione delle vittime di violenze domestiche si sono moltiplicati dal Grenelle del 2019. Ordinanze di protezione, telefono grave pericolo, braccialetti anti-avvicinamento: l’arsenale esiste. La questione che persiste riguarda meno l’esistenza di questi strumenti che la loro reale efficacia quando la vittima rimane nell’ambiente dell’autore delle violenze, o quando le misure pronunciate non vengono rispettate.
Violenze domestiche e ambiente professionale: un angolo morto che si sta chiudendo
Le politiche di protezione delle vittime di violenza domestica si concentrano storicamente sul penale e sull’accoglienza d’emergenza. Il luogo di lavoro, invece, rimane uno spazio in cui il controllo si prolunga senza che il datore di lavoro disponga di un quadro chiaro per intervenire.
Un testo presentato nel 2026 prevede di cambiare questa situazione per le aziende con almeno 200 dipendenti. Il dispositivo previsto include la designazione di un referente dedicato, un protocollo di segnalazione interna, adattamenti del posto di lavoro e un congedo specifico per le pratiche delle vittime. L’obiettivo dichiarato è evitare che la vittima perda il lavoro, che costituisce uno dei principali fattori di ritorno alla casa coniugale.
Numerose risorse raccolgono le evoluzioni recenti in materia di protezione, come la pagina del sito di Blueprint For Safety che raccoglie approcci sistemici applicati alla sicurezza delle vittime. L’interesse di questo tipo di modello è di non isolare la risposta penale dal resto del percorso della vittima.
La sfida rimane l’applicazione. Un referente in azienda senza formazione adeguata né legame con le associazioni specializzate rischia di riprodurre le stesse impasse di altri dispositivi rimasti teorici.

Ordinanza di protezione e misura di allontanamento: cosa cambia con la legge del 23 luglio 2026
L’ordinanza di protezione, creata nel 2010, consente al giudice delle famiglie di imporre misure d’emergenza (divieto di contatto, assegnazione dell’alloggio) senza attendere una procedura penale. Il suo tempo di rilascio, a lungo criticato, è stato ridotto da riforme successive.
La legge del 23 luglio 2026 aggiunge un leva significativo: il mancato rispetto di un divieto di contatto è ora un reato più severamente sanzionato. Prima di questa riforma, i ritorni sul campo mostrano che gli autori di violenze non rispettavano sempre le misure di allontanamento, per mancanza di conseguenze rapide e dissuasive.
Questa evoluzione si accompagna a un’ordinanza di protezione d’emergenza, distinta dal dispositivo classico. Essa mira alle situazioni in cui il pericolo è imminente e dove il tempo abituale di trattamento mette in pericolo la vittima.
Limiti noti del dispositivo di allontanamento
Anche se rinforzata, la misura di allontanamento si basa su un presupposto: che l’autore delle violenze rispetti il divieto, o che le forze dell’ordine intervengano prima di un atto. I braccialetti anti-avvicinamento, distribuiti da diversi anni, presentano risultati contrastanti. I ritorni sul campo divergono sull’efficacia reale dell’allerta in tempo reale, soprattutto nelle zone dove i tempi di intervento rimangono lunghi.
Un’osservazione torna regolarmente nelle analisi: la responsabilità della sicurezza ricade ancora in gran parte sulla vittima stessa, che deve portare il telefono grave pericolo, segnalare le mancanze e talvolta lasciare la propria abitazione.
Deposito di denuncia in ambiente ospedaliero: spostare l’accesso verso il luogo di cura
Il piano governativo del 2026 prevede la generalizzazione del deposito di denuncia negli ospedali dotati di un servizio di emergenza o ginecologico. Non si tratta di un semplice aggiunta logistica. Per una vittima in situazione di controllo, recarsi in una stazione di polizia rappresenta un atto di rottura visibile, spesso sorvegliato dal coniuge violento.
L’ospedale offre un pretesto plausibile per il movimento. La vittima può recarsi lì per una consultazione o cure, e depositare denuncia nello stesso luogo. Questo dispositivo avvicina due fasi finora separate: la constatazione medica delle violenze e la segnalazione giudiziaria.
I dati disponibili non consentono ancora di misurare l’impatto di questa misura sul tasso di deposito di denuncia. Le prime sperimentazioni condotte in alcuni centri ospedalieri hanno messo in luce la necessità di formare il personale sanitario alla raccolta della testimonianza delle vittime, una competenza che non rientra nella loro formazione iniziale.

Protezione dei bambini esposti alle violenze domestiche
I bambini testimoni di violenze domestiche non sono spettatori passivi. L’esposizione ripetuta alla violenza all’interno della coppia produce effetti documentati sullo sviluppo psicologico, la scolarità e i comportamenti relazionali futuri.
Il quadro giuridico è evoluto per riconoscere questa realtà. Il bambino esposto alle violenze domestiche è ora considerato vittima a pieno titolo, e non più semplice testimone. Questa qualifica apre l’accesso a misure di protezione specifiche e a un accompagnamento dedicato.
Le forme di violenza a cui i bambini sono esposti superano i colpi fisici:
- Le violenze psicologiche (umiliazioni, svalutazione, minacce) creano un clima di paura permanente, anche in assenza di un atto fisico
- Le violenze economiche privano la famiglia delle risorse e rafforzano la dipendenza dal coniuge violento, riducendo le possibilità di fuga
- Le cyberviolenze (sorveglianza del telefono, stalking tramite messaggistica) prolungano il controllo oltre il domicilio e complicano la messa in sicurezza
Lo studio del Centro Hubertine Auclert ha evidenziato mancanze persistenti nella considerazione delle cyberviolenze domestiche negli strumenti di polizia, un aspetto che riguarda direttamente la sicurezza dei bambini quando il genitore protettivo è sorvegliato digitalmente.
Accompagnamento delle vittime: oltre l’emergenza
Uscire dalle violenze domestiche non si limita al deposito di denuncia né all’accoglienza d’emergenza. Il percorso di una vittima comprende fasi giudiziarie, amministrative, finanziarie e psicologiche che si estendono per mesi.
Il mantenimento nel lavoro e l’accesso all’alloggio condizionano l’uscita definitiva dalle violenze. Senza risorse proprie, il ritorno alla casa coniugale rimane l’unica opzione per molte vittime. I dispositivi di accompagnamento che funzionano sono quelli che articolano risposta penale, sostegno sociale e monitoraggio nel tempo.
Le associazioni specializzate svolgono un ruolo cruciale in questa articolazione, ma i loro mezzi rimangono distribuiti in modo diseguale sul territorio. La formazione dei professionisti di primo intervento (medici, assistenti sociali, insegnanti) alla rilevazione e all’orientamento delle vittime rimane un cantiere aperto, nonostante gli strumenti pedagogici sviluppati dalla Miprof da diversi anni.
La legge integrale contro le violenze di genere e sessuali, i cui lavori sono iniziati all’Assemblea nazionale, potrebbe fornire un quadro unificato. Le condizioni della sua attuazione determineranno se supererà lo stadio delle intenzioni.